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  • Immagine del redattoreAvvocato Laura Crisanti

ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE PER INFEDELTÀ

La Corte di Cassazione con sentenza n. 8750 del 17 marzo 2022, ha stabilito che per provare l’infedeltà coniugale è sufficiente anche solo un messaggio di chat WhatsApp o altro canale on line, l’obbligo di fedeltà riguarda, infatti, oltre che la sfera fisica, anche l’aspetto emotivo e pertanto, un’infedeltà sebbene “non fisica ma platonica” è sufficiente a giustificare la richiesta di addebito della separazione.

Ai sensi dell’art 151 c.c. l’addebito della separazione è quindi configurabile in presenza della relazione di un coniuge con estranei quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un vero e proprio adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge.

Per dare prova di aver subito un tradimento il coniuge può utilizzare qualsiasi mezzo, anche produrre in giudizio chat, screenshot o qualsiasi altro mezzo online che attestino l’avvenuto tradimento.

Tuttavia il tradimento via Internet sarà causa di addebito solo se rappresenta la vera causa della fine del matrimonio. Se, invece, anziché essere il motivo del fallimento della relazione ne è una conseguenza, in tal caso non ci sarà l’addebito automatico.

Le conseguenze per il coniuge cui viene addebitata la separazione sono di carattere patrimoniale e di natura sanzionatoria:

  • Mancata possibilità di richiedere l’assegno di mantenimento, neppure nel caso in cui versi in gravi difficoltà economiche;

  • Esclusione diritti sull’eredità in caso di premorte del coniuge;

  • Condanna alle spese legali del giudizio di separazione.


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