CASSAZIONE N.17017/2025: RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE FIGLI DOVUTE ANCHE IN ASSENZA DI ACCORDO TRA GENITORI
- Avvocato Laura Crisanti
- 15 set
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Uno tra gli argomenti più delicati e spesso oggetto di contrasto tra ex coniugi, nell’ambito di separazione e divorzio, riguarda la gestione ed il rimborso delle spese straordinarie per i figli.
Di recente sul tema è intervenuta la Cassazione civ., Sez. I, con ordinanza n. 17017 del 25/06/2025, stabilendo che, in tema di spese straordinarie per i figli, in talune circostanze, il genitore che le sostiene ha diritto al rimborso dall’altro anche in assenza di preventivo accordo, se le spese sono sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e nell’interesse dei minori.
Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte è riconducibile alla controversia insorta sulla ripartizione delle spese straordinarie tra coniugi separati. Nello specifico il marito ricorreva in opposizione al Giudice di Pace avverso il decreto ingiuntivo notificatogli dalla moglie separata, avente ad oggetto il pagamento pro quota di alcune voci di spese straordinarie relative al mantenimento dei figli minori.
Il Marito pertanto, impugnava la sentenza del giudice di Pace davanti al Tribunale di Roma il quale in totale riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di Pace, osservando che alle spese oggetto di controversia era stata contestata la mancanza di previo accordo dei genitori, della relativa necessità e della documentazione degli esborsi.
La Moglie, ricorreva, quindi, in Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dei principi vigenti in tema di ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie dei figli. La Suprema Cassazione in accoglimento delle doglianze della madre si è così sostanzialmente espressa:
a) in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi;
b) il preventivo accordo delle spese straordinarie riguarda solo quelle spese che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole.

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