INTESTARE CASA AD UN FIGLIO MINORE RICHIEDENDO L’AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE
- Avvocato Laura Crisanti

- 16 nov
- Tempo di lettura: 2 min

Sono numerosi i genitori che, per ragioni di pianificazione patrimoniale familiare o semplicemente per progettare un futuro ai propri figli o ancora in sede di accordo di separazione e divorzio, decidono di intestare uno o più immobili ai figli minorenni.
Tale operazione nell'ordinamento italiano è consentita infatti un bambino, fin dal momento della nascita, possiede la “capacità giuridica”, ovvero l’idoneità a essere titolare di diritti, inclusa la proprietà di un immobile. Ciò che manca ai minori è la “capacità di agire”, cioè quella che si acquisisce solo al compimento della maggiore età e che permette di compiere atti che modificano il proprio patrimonio, come ad esempio firmare un contratto di compravendita (R.D. 16 marzo 1942, n. 262 / Codice Civile, art. 2).
Per superare questo limite e consentire comunque il compimento di alcune attività straordinarie la legge affida ai genitori il compito di rappresentare il figlio, ma impone loro che le decisioni più importanti sul minore siano soggette al controllo e successiva autorizzazione del Giudice Tutelare territorialmente competente.
L'acquisto di un immobile, dovendosi considerare un atto di straordinaria amministrazione, poiché costituisce un’operazione che incide in modo significativo sul patrimonio del minore non è permesso ai genitori rivolgersi semplicemente al notaio e firmare in nome del figlio per perfezionare un atto di compravendita. Per questo motivo i genitori devono prima ottenere un’autorizzazione specifica. La procedura, è disciplinata dall’articolo 320 del Codice Civile, prevede i seguenti passaggi: _ ricorso al Giudice Tutelare: i genitori devono presentare un’istanza al Giudice Tutelare del tribunale competente rappresentando le ragioni della necessità o utilità evidente dell’acquisto immobile nell’interesse del minore; _decreto di autorizzazione: il giudice valutate le motivazioni fondate e nell’effettivo interesse del minore, emette un decreto che autorizza i genitori a procedere con l’acquisto;_atto notarile: una volta ottenuto il decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare i genitori possono recarsi dal notaio per la stipula del contratto di compravendita. Nell’atto, essi non firmeranno per sé stessi, ma “in nome e per conto” del figlio, in qualità di suoi legali rappresentanti.
E’ pertanto, possibile intestare un immobile ad un figlio minore, purché rispettati alcuni adempimenti procedurali da svolgersi presso il Tribunale competente territorialmente sulla base della residenza del minore.








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