CASS. 11337/2025: NESSUN RIMBORSO DEI SOLDI VERSATI DURANTE LA CONVIVENZA IN CASO DI SEPARAZIONE
- Avvocato Laura Crisanti
- 27 mag
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La Terza Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 11337/2025 del 30.04.2025 è intervenuta a chiarire la natura dei versamenti di denaro effettuati da un convivente a favore dell’altro e se, in caso di cessazione dalla convivenza, possa configurarsi il diritto alla restituzione delle somme impiegate per il pagamento del mutuo.
Nel caso di specie un uomo chiamava in giudizio l’ex convivente chiedendo la condanna di quest’ultima al pagamento, in suo favore, della somma di denaro da quest’ultimo versata durante la convivenza adducendo a fondamento della domanda: che aveva convissuto, more uxorio, con la convenuta per tre anni presso l’appartamento di proprietà della donna; soltanto lui lavorava mentre la fidanzata era una studentessa tirocinante, pertanto non percepiva alcuno reddito e, quindi, era stato soltanto lui ad occuparsi di fare la spesa, pagare le bollette ed il mutuo della causa, per tre anni (sopportando esborsi consistenti); aveva provveduto a comprare i mobili per la casa ed aveva anche versato una cospicua somma alla convivente, per l’acquisto di un’auto nuova.
L’attore chiedeva, pertanto, la restituzione di quanto corrisposto in eccesso ex art. 2033 c.c. e segg. e, se del caso, anche ex art 2041 c.c. sostenendo che durante l’intero periodo della convivenza non erano stati rispettati i principi di proporzionalità e adeguatezza alle condizioni sociali.
Il Tribunale condannava la convenuta contumace a pagare, a favore dell’attore, la somma di euro 12.000 per lo “squilibrio economico” determinatosi durante la convivenza more uxorio in conseguenza del pagamento in favore della convenuta della somma complessiva di euro 24.000, “anche probabilmente per il pagamento del mutuo della casa”.
La Corte d’Appello riformava la sentenza di primo grado rigettando la domanda del ricorrente condannandolo al pagamento delle spese processuali, affermando che i versamenti effettuati da un convivente a favore dell’altro rappresentano adempimenti sociali doverosi nell’ambito di un rapporto affettivo implicando quest’ultimo forme di collaborazione e di assistenza morale e materiale.
Ricorreva l’uomo in Cassazione osservando che lo stesso non aveva agito per la restituzione delle spese ordinarie bensì quelle elargizioni che sono straordinarie effettuate a mezzo bonifico per il pagamento del mutuo, nonché per l’acquisto dei mobili e di un’automobile. Secondo il ricorrente le elargizioni economiche effettuate erano da ritenersi sproporzionate e avrebbero determinato a suo svantaggio un indebito arricchimento della ex senza giusta causa.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso condividendo la tesi della Corte d’Appello e ribadendo il principio per cui: con specifico riferimento ai doveri morali e sociali, che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio - i versamenti di denaro eseguiti da un convivente a favore dell'altro durante la convivenza costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale e cioè l'esecuzione di un dovere morale e sociale, con conseguente impossibilità di chiederne la restituzione
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