DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE
- Avvocato Laura Crisanti
- 16 feb
- Tempo di lettura: 2 min

In occasione della morte di una persona proprietaria di un’abitazione, il coniuge superstite ha il diritto di abitazione sulla casa familiare. Un simile diritto è previsto anche in favore del convivente per una durata pari a quella della convivenza, tuttavia per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a cinque.
L’articolo 540, comma 2, del Codice Civile prevede che al coniuge superstite siano riservati il diritto di abitazione esclusivamente sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto d’uso sui mobili che la corredano. Sono infatti esclusi dalla normativa tutti gli altri eventuali immobili o abitazioni (case vacanze, beni immobili ad investimento, seconde case etc…) del defunto.
Tale diritto sull’abitazione familiare spetta al coniuge superstite anche se il bene in questione è stato designato dal defunto in eredità ad altri soggetti i quali, pertanto, saranno costretti a tollerare la presenza del coniuge superstite fino alla sua morte. La ratio dell’istituto è tutelare il coniuge superstite, garantendogli un alloggio e un ambiente familiare, indipendentemente dalle scelte successorie.
In termini tecnici si parla di “legato ex lege”, ossia di un’attribuzione per effetto diretto della legge e non in virtù dell’accettazione dell’eredità. Dunque non è necessaria la dichiarazione di successione e neppure l’accettazione di eredità per poter vantare il diritto di abitazione;
Pertanto, il coniuge superstite anche se rinuncia all’eredità mantiene il diritto di abitazione sulla casa coniugale e il diritto d’uso sui mobili che la corredano, in quanto tali diritti sono attribuiti direttamente dalla legge, mentre lo perde nell’ipotesi in cui contraesse un nuovo matrimonio.
Diversamente se la casa adibita a residenza familiare era in comproprietà tra il defunto e un altro soggetto (ad esempio un fratello o un figlio o un terzo), il diritto di abitazione in favore del coniuge è escluso.
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