top of page

CORTE COSTITUZIONALE: ANNULLATO IL DIVIETO DI ADOZIONE INTERNAZIONALE PER I SINGLE

  • Immagine del redattore: Avvocato Laura Crisanti
    Avvocato Laura Crisanti
  • 23 mar
  • Tempo di lettura: 2 min

Con la sentenza n. 33/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui facendo riferimento all’art. 6 della medesima legge, escludeva alle persone singole la possibilità di adottare un minore straniero in stato di abbandono residente all’estero.

Tale pronuncia consente alle persone non coniugate di accedere all’adozione internazionale, sarà infatti ora consentito loro di accedere alle stesse procedure adottive previste per le coppie sposate, che finora erano le uniche a poter presentare richiesta di adozione internazionale, a condizione di essere sposate da almeno tre anni. Una volta ottenuta l'idoneità all'adozione, sarà, poi, il Paese estero a valutare se esiste un bambino compatibile per l'adozione da parte di quell'aspirante genitore, così come avviene anche per le coppie di aspiranti genitori sposati. 

La Corte ha motivato la decisione sottolineando come la normativa precedente violasse gli articoli 2 e 117 della Costituzione, oltre all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La Corte ha, altresì, evidenziato che, nell'attuale contesto giuridico-sociale caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione, il divieto assoluto imposto alle persone singole rischia di "riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore ad essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso”.

La disciplina dichiarata illegittima, infatti, secondo la Corte, comprimeva in modo sproporzionato il diritto dell’aspirante genitore a offrire una famiglia a un bambino in difficoltà, andando contro il principio di solidarietà sociale a tutela del minore su cui si fonda l’istituto dell’adozione. 

La Corte ha chiarito che anche le persone single sono idonee a garantire un ambiente stabile e armonioso a un minore in stato di abbandono. Sarà comunque compito del giudice valutare caso per caso l’idoneità affettiva dell’aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il bambino, tenendo conto anche della rete familiare di riferimento.


Comments


bottom of page