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  • Immagine del redattoreAvvocato Laura Crisanti

DEFINIZIONE AGEVOLATA 2023: DOMANDA DI ADESIONE ENTRO IL 30 APRILE

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha stabilito importanti novità in materia di riscossione:

  • Una nuova Definizione agevolata per i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative che a causa di parziali o ritardati pagamenti sono decadute e divenute inefficaci.

  • Lo “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché l’aggio

Il termine ultimo per aderire alla Definizione agevolata, è il 30 aprile 2023, il contribuente dovrà presentare una dichiarazione di adesione che potrà essere fatta esclusivamente in via telematica.

Modalità di pagamento:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;

oppure,

  • in un numero massimo di 18 rate dilazionate in 5 anni, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023. 

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulterà decaduta e quindi inefficace, pertanto, i versamenti, già effettuati, saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute senza l’applicazione dell’agevolazione.


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