La donazione è un atto giuridico regolato dal Codice Civile che prevede l’attribuzione volontaria di un bene o di un patrimonio a favore di un soggetto terzo, affinché possa essere ritenuta valida è necessaria la sottoscrizione di un contratto e deve rispettare alcune caratteristiche.
Dal punto di vista giuridico la donazione è contraddistinta innanzitutto dall’intenzionalità di entrambe le parti coinvolte: in altre parole, è un’erogazione liberale di un soggetto in favore di un altro che dichiari espressamente di volerla ricevere.
Ulteriori elementi fondamentali sono: lo spirito di liberalità, ovvero l’atto volontario del donare ad altri, privandosi di un bene senza altri scopi e senza ricevere alcun corrispettivo.
Vi deve essere, altresì, l’arricchimento del donatario, ovvero la donazione deve accrescere il patrimonio di chi riceve i beni donati.
Elemento essenziale di ogni erogazione liberale, fatta eccezione per quelle di modico valore, è la forma del contratto, che dev’essere sottoscritto in presenza di un notaio per atto pubblico e di due testimoni.
La donazione, inoltre, può essere revocata in alcune particolari ipotesi:
ingratitudine del donatario, ovvero se chi la riceve si comporta negativamente nei confronti di chi la esegue o del suo patrimonio;
sopravvenienza di figli ovvero, se chi dona ha un figlio o scopre di averne anche in seguito alla donazione. La legge, infatti, tutela alcuni familiari – eredi legittimari-, ai quali deve essere riservata la quota di eredità legittima.
Colui che riceve una donazione è tenuto al pagamento di un’imposta, che varia in base al rapporto tra le parti coinvolte nel contratto.
Pertanto le aliquote e franchigie sono determinate dal rapporto di parentela tra beneficiario e donante:
4% di aliquota per il coniuge e i parenti in linea retta (franchigia 1 milione di euro)
6% per fratelli e sorelle (franchigia centomila euro)
6% da calcolare sul valore totale (cioè senza franchigia), per gli altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado
8% sul valore totale (senza franchigia) per altri soggetti.
Ci sono casi in cui le imposte non sono richieste, difatti, sono escluse dalla tassazione le donazioni in favore dello Stato, Regioni, Province, Comuni, enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute con scopo esclusivo di assistenza, studio, ricerca scientifica o altre finalità di pubblica utilità. Infine, sono escluse le donazioni alle Onlus che prevedono altresì vantaggi fiscali per il donante.
A partire dal 1° gennaio 2025 entreranno in vigore semplificazioni riguardanti le imposte di successione, di registro e di donazione. Il D. Lgs. successioni e donazioni n. 139 del 18 settembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre 2024, introduce una serie di modifiche per razionalizzare tali imposte. Tra le principali novità, l’introduzione del principio dell’autoliquidazione, che consente ai contribuenti di autoliquidare l’imposta di successione e donazione senza più attendere che sia l’Agenzia delle Entrate a provvedere alla quantificazione e alla suddetta notifica dell’avviso di liquidazione.
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