Dalle ore 12.00 del 3 maggio e sino alle 12.00 del 24 maggio 2022 sarà possibile presentare la domanda di accesso ai sostegni per il commercio al dettaglio. La disciplina è contenuta nel decreto Legge n. 4/2022 (art.2) della Direzione generale incentivi del ministero dello Sviluppo economico.
I CODICI ATECO BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO
Gli aiuti forniti alle attività economiche verranno concessi in forma di contributo a fondo perduto e riguarderanno specifici settori, identificati nei seguenti 15 Codici Ateco:
47.19
Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
47.30
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
47.43
Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati
47.5 tutti i gruppi
Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
47.6 tutti i gruppi
Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
47.71
Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
47.72
Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
47.75
Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
47.76
Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
47.77
Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
47.78
Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
47.79
Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
47.82
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
47.89
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
47.99
Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati
REQUISITI
svolgimento in via prevalente delle attività indicate con i codici ATECO individuati dalla norma;
ricavi riferiti al 2019 non superiori a 2 milioni;
riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019;
sede legale od operativa sul territorio italiano;
impresa iscritta ed attiva nel Registro delle imprese non in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (salvo eccezioni previste da disciplina europea in materia di aiuti Stato;
non essere destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9, comma, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231.
MISURA DEL SOSTEGNO
Ci sono tre fasce di contributi, commisurate ad una percentuale variabile pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019.
il 60% della perdita per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400 mila euro;
il 50% della perdita per ricavi 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
Il 40 % della perdita per ricavi superiori a 1 milione e fino a 2 milioni.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, NON C'È NESSUN CLIC DAY
Non c'è alcun clic day. L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione. Qualora i fondi stanziati non risulteranno sufficienti in rapporto alle domande ritenute ammissibili, il ministero dello Sviluppo ridurrà in modo proporzionale il contributo, in riferimento alle diverse fasce di ricavi.
Le imprese potranno avanzare un’unica domanda online attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito ufficiale del ministero (www.mise.gov.it). L’accesso alla piattaforma sarà consentito con la sola Carta nazionale dei servizi. Se l’impresa non risulterà in possesso dei requisiti la procedura informatica non consentirà il completamento della domanda.
Normative
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