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  • Immagine del redattoreAvvocato Laura Crisanti

IL COMUNE NON PUÒ SANZIONARE I CONDOMINI E L’AMMINISTRATORE

PER L’ERRATA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 29427/2023, pubblicata in data 24.10.2023, si è espressa in merito alle sanzioni amministrative applicate ai condomini e all'amministratore per la erronea gestione della raccolta differenziata nonché per il mancato rispettato degli obblighi di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori per la raccolta differenziata.

In particolare, il Giudice di Pace di Roma, chiamato a pronunciarsi sul tema per alcuni verbali emessi dagli ispettori dell’azienda rifiuti, rigettava le doglianze dei ricorrenti, i quali proponevano appello al Tribunale Civile di Roma che confermava le sanzioni amministrative applicate ai condomini e all'amministratore per la violazione delle norme contenute nel Regolamento comunale applicato, recanti la disciplina per la gestione dei rifiuti urbani.

Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso dinanzi la Corte di Cassazione, tra le varie doglianze a motivi di impugnazione, veniva contestato l'obbligo di custodia del condominio dei contenitori per i rifiuti condominiali, nonché il fatto che la sanzione era stata applicata sulla base di un'impropria responsabilità oggettiva.


PRINCIPIO DI LEGALITÀ IN TEMA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

La Suprema Corte chiamata a pronunciarsi ha, preliminarmente, ricostruito la disciplina normativa delle sanzioni amministrative riconducibili all'art. 1 della legge 689/1981, “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione", ha, poi, proseguito evidenziando che la condotta sanzionata dagli ispettori è prevista dagli artt. 14, comma 7, e 60 del regolamento del Comune di riferimento adottato con deliberazione n.105 nella seduta del 12 maggio 2005, il quale prevede che gli utenti o l'amministratore del condominio sono obbligati a custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati rispettivamente all'utenza o al condominio con le corrette modalità e in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati.

Pertanto in ragione del quadro normativo sopra rappresentato, la Suprema Corte ha evidenziato che, il regolamento comunale, in quanto fonte normativa secondaria, ha indebitamente derogato alla riserva di legge "relativa" posto che, in base al sistema delle fonti normative, solo una legge di rango primario può introdurre e disciplinare sanzioni di natura amministrative “In tema di sanzioni amministrative il principio di legalità, impedisce che sanzioni siffatte possano essere direttamente comminate da disposizioni contenute in fonti normative subordinate, quale un regolamento comunale o un'ordinanza del sindaco rispetto alla Legge ordinaria di rango superiore.”

In ragione dei principi generali sopra esplicitati, La Suprema Corte di Cassazione ha dunque statuito che i verbali sanzionatori non hanno fondamento legislativo e pertanto devono essere annullati.


NEGATA LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL'AMMINISTRATORE CONDOMINIALE

La Cassazione ha, altresì, analizzato la posizione dell'amministratore condominiale, sanzionato in solido con i condomini con il medesimo atto amministrativo, per aver violato il regolamento comunale in tema di gestione dei rifiuti urbani, così statuendo "l'amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l'irregolare conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all'interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui all'art. 6, della l. n. 689 del 1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale".




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