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  • Immagine del redattoreAvvocato Laura Crisanti

IMPIGNORABILITÀ DELLE PENSIONI: NUOVI LIMITI

La Legge n. 142/2022 che ha convertito il Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 (Decreto Aiuti bis), in vigore dal 22.09.2022, ha modificato i limiti di impignorabilità delle pensioni sostituendo il settimo comma dell’art. 545 del codice di procedura civile con il seguente dettato: “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 Euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.

La Legge ha innalzato, quindi, l’importo minimo oggetto di impignorabilità a 1.000 Euro, per cui tutte le somme dovute a titolo di stipendio o pensione sono pignorabili solo per la parte eccedente tale importo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

In termini esemplificativi al cospetto di una pensione di € 1.200,00 mensile, può essere pignorata solo per la parte eccedente gli €1.000,00 ovvero solo un quinto di €200,00 pertanto la somma trattenuta sarà pari a €40,00.

Con la riforma dell’art. 545 c.p.c la pignorabilità è stata ammessa per la sola parte eccedente il doppio (prima della riforma era fissato a1,5 volte) del valore dell’assegno sociale che è stato arrontondato alla cifra di € 1.000,00. Nel 2022 l’assegno sociale, contributo economico di natura assistenziale erogato dall’INPS a tutti coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate e il cui importo è adeguato di anno in anno in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nella sua misura piena, ammonta a 468,11 Euro al mese, erogato per 13 mensilità.

 

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