RIMBORSO DEL VIAGGIO IN CASO DI MALATTIA SOPRAVVENUTA: LA CASSAZIONE ESCLUDE LE PENALI
- Avvocato Laura Crisanti

- 13 minuti fa
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Prenotare una vacanza con largo anticipo è una pratica molto diffusa, sia per assicurarsi la disponibilità della struttura scelta sia per beneficiare di tariffe più convenienti. Tuttavia, può accadere che, dopo la prenotazione, sopraggiunga una grave malattia che renda impossibile partire. In tali casi si pone il problema del rimborso delle somme versate e dell'eventuale applicazione delle penali di cancellazione.
Da ultimo è intervenuta sul tema la Cassazione con l’ordinanza n. 17316/2026 ribadendo che nei casi in cui il viaggiatore non può partire per via di una malattia sopraggiunta al momento della prenotazione ha diritto alla restituzione integrale del prezzo pagato e non potrà mai subire l’applicazione delle penali di cancellazione.
Nel caso di specie sottoposto al giudizio della Suprema Corte due coppie, legate tra loro da rapporti di parentela, avevano acquistato due pacchetti viaggio. Successivamente un componente del viaggio, si ammalava gravemente e ciò rendeva impossibile ad entrambe le coppie, stante il vincolo stretto di parentela, poter effettuare il viaggio. Veniva quindi chiesto l’integrale rimborso dei costi sostenuti. L’operatore si opponeva al rimborso dicendo che trattandosi di un recesso avrebbero dovuto essere applicate le penali e che, avendo le coppie stipulato una polizza assicurativa, era a questa che doveva fare riferimento.
I viaggiatori ricorrevano, quindi al Giudice di Pace per veder riconosciute le proprie ragioni, che di seguito il Tribunale rigettava.
Da ultimo ricorrevano alla Suprema Corte la quale ribaltando il precedente grado di giudizio precisava che nel caso di specie sarebbero stati commessi due errori: in primo luogo non trattandosi di recesso volontario che si basa su una scelta libera e quindi soggetta a penali, ma ad un’impossibilità sopravvenuta, una condizione quindi che dipende da malattie o altre problematiche indipendenti dalla volontà del soggetto che, di fatto, le subisce; il secondo: la presenza di un’assicurazione non incide sulla circostanza che ha impedito il viaggio.
Se il viaggio è impedito da una malattia allora il fatto che sia stata stipulata o meno la polizza non esclude che il rimborso spetti al tour operator e ciò perché l’assicurazione riguarda la ripartizione del rischio tra assicurato e assicuratore, non la qualificazione del contratto di viaggio.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 17136/2026 ha confermato che, nei contratti turistici quando una malattia grave e sopraggiunta impedisce a realizzazione dello scopo del viaggio e dunque impedisce l’utilizzazione del pacchetto, il contratto si estingue ed il viaggiatore ha diritto alla restituzione integrale del prezzo pagato, senza che l'operatore turistico possa applicare penali di cancellazione.







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