top of page
  • Immagine del redattoreAvvocato Laura Crisanti

LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA “UNDER 36” PROROGATE SINO AL 31.12.2022

La Legge di bilancio 2022, ha prorogato di ulteriori sei mesi il termine originario del 30 giugno 2022, previsto dal decreto “Sostegni bis”, per poter usufruire di specifiche agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l’acquisto prima casa riservate ai giovani di età inferiore ai 36 anni, pertanto le suddette agevolazioni sono applicabili agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022. 

QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI:

La norma prevede i seguenti benefici:

  • per le compravendite non soggette a Iva, esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale;

  • per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore.

CHI SONO I BENEFICIARI:

Possono usufruire delle agevolazioni tutti coloro che:

  • non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato

  • hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui, con la precisazione che per gli atti stipulati nel 2021, l’ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio del 2019; per gli atti stipulati nel 2022, l’ISEE è quello del 2020, fatta eccezione per le ipotesi di variazione significativa per cui è ammesso l’ISEE corrente.

A questi requisiti specifici si aggiungono quelli già stabiliti per usufruire dell’agevolazione “prima casa” pertanto è necessario che l’acquirente:

  • abbia o stabilisca la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile;

  • dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;

  • dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

I REQUISITI OGGETTIVI DEGLI IMMOBILI:

Gli immobili ammessi al beneficio prima casa under 36 rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile);

  • A/3 (abitazioni di tipo economico);

  • A/4 (abitazioni di tipo popolare);

  • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);

  • A/6 (abitazione di tipo rurale);

  • A/7 (abitazioni in villini);

  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

I benefici si estendono anche per l’acquisto delle pertinenze dell'immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria e destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.L'acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale, o anche con atto separato, purché stipulato entro il termine di validità temporale dell’agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.

ESCLUSIONI:

Le agevolazioni non sono ammesse, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).

ATTI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE:

I benefici fiscali si applicano a tutti gli atti comportanti:

  • il trasferimento a titolo oneroso della proprietà il trasferimento;

  • la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione).

DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI:

La norma prevede conseguenze nel caso di “insussistenza” delle condizioni e dei requisiti per usufruirne o di “decadenza” dalle stesse agevolazioni.

In tal caso è previsto il recupero delle imposte dovute, l’applicazione degli interessi e l’irrogazione di sanzioni.

AGEVOLAZIONE MUTUO PRIMA CASA:

Il bonus “Prima casa under 36”, che vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022, prevede inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

 

bottom of page