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  • Immagine del redattoreAvvocato Laura Crisanti

MULTE E RICORSI: AD AGOSTO TERMINI SOSPESI

Le multe nel periodo estivo, e precisamente dal 1 al 31 agosto, sono soggette alla sospensione feriale dei termini processuali, un rimedio per “congelare” sanzioni ed eventuali rincorsi in un periodo in cui molte persone sono in vacanza, compresi gli avvocati e pertanto sarebbe fortemente limitata la possibilità di difesa del cittadino.


MULTE E RICORSI: TERMINI ORDINARI

Quando si riceve una multa per violazione del Codice della Strada che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, ci sono tre possibilità:

  1. Impugnare il provvedimento presentando ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni;

  2. Proporre ricorso al Prefetto entro il termine di 60 giorni;

  3. Pagare la sanzione amministrativa, in tal caso la Legge consente il pagamento in misura ridotta, ossia pari al minimo previsto per la violazione, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica, usufruendo anche di un’ulteriore riduzione del 30% con pagamento entro 5 giorni, dopodiché il versamento dovrà avvenire in misura ordinaria. 

MULTE E RICORSI: TERMINI SOSPESI AD AGOSTO

Quando una multa viene contestata o notificata nel mese di agosto:

  1. I termini per presentare ricorso al Giudice di Pace sono sospesi e di fatto si hanno 31 giorni ulteriori a disposizione per non subire decadenze. In tal caso si applica la ‘sospensione feriale dei termini processuali’, un istituto di natura processuale che prevede l’esclusione dei giorni ricompresi tra il 1° e il 31 agosto dal calcolo delle scadenze processuali. Ciò significa che il termine per il compimento di una determinata attività processuale cessa di decorrere per 31 giorni e riprende soltanto dal 1° settembre;

  2. I termini nell’ipotesi del ricorso al Prefetto restano invece invariati, 60 giorni a disposizione senza la concessione di alcun differimento nel computo della scadenza;

  3. I termini del pagamento, ove si decidesse di non impugnare la sanzione, restano invariati: 5 giorni per ottenere la riduzione del 30% e 60 per pagare in misura ridotta, non si applica pertanto alcuna sospensione nel calcolo.



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