La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 4799 del 26.01.2022 pubblicata in data 14.02.2022 si pronuncia sul delicato tema del rilascio dei documenti validi per l’espatrio dei figli minori in caso di dissenso tra i genitori.
La Cassazione sottolinea la necessità di un coordinamento di “rapporti tra giudice tutelare e, in sede di reclamo, Tribunale dei Minorenni, da un lato, e giudice del conflitto o della separazione personale dei genitori delle minori, dall'altro”, nell'ipotesi in cui si discuta in merito all’opportunità di rilascio o rinnovo del passaporto del minore nel dissenso di uno dei genitori.
Nel caso di specie il Giudice Tutelare di Milano, in accoglimento del ricorso presentato dalla madre delle figlie minori, autorizzava la stessa ad ottenere dalla competente autorità amministrativa il passaporto e carta d'identità validi per l'espatrio per le figlie; si opponeva il padre delle bambine presentando reclamo presso il competente Tribunale per i Minorenni, il quale in accoglimento della richiesta, revocava l'autorizzazione al rinnovo dei documenti di espatrio. Il caso veniva così posto all’attenzione della Cassazione da parte della madre.
La Suprema Corte di Cassazione:
“il ricorso è inammissibile per il principio secondo il quale, in tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore con figlio minore, prevista dall’ 3 lett. b) L. 1185/1967, quando difetti l'assenso dell'altro genitore, il provvedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l'autorizzazione all'iscrizione richiesta non ha natura definitiva e decisoria, trattandosi di atto di volontaria giurisdizione volto non a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all'interesse del figlio e, dunque, espressivo di una forma gestoria dell’interesse del minore, sicchè non è ammissibile il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost.”.
In pendenza del giudizio ordinario di separazione personale, divorzio o scioglimento del matrimonio ed in ogni altro caso in cui si controverta della responsabilità dei genitori verso i figli e della correlata necessità di adozione di provvedimenti in punto di affido, frequentazione e mantenimento tra i genitori e minori, “si impone al giudice tutelare e al tribunale dei minorenni che siano stati investiti, per le rispettive competenze, della domanda ex art. 3 lett. b) L. 1185/1967…., di coordinarsi, nei contenuti dell'adottando provvedimento, con gli accertamenti svolti dal giudice del conflitto, la cui ampia cognizione, guidata dal principio dell'interesse preminente del minore” ben può sostenere la statuizione alla cui adozione sono chiamati di giudici del procedimento di volontaria giurisdizione.
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