Il Decreto Legge n. 162 del 31 ottobre 2022 è noto alle cronache per il fatto che sanziona i rave-party, anche se il provvedimento non si occupa solo di contrastare e sanzionare i raduni pericolosi contiene, infatti, anche altre misure urgenti in materia di concessione dei benefici ai detenuti che non collaborano con la giustizia ed anticipa il venir meno degli obblighi vaccinali per i sanitari.
Raduni pericolosi: delitto di cui all’art. 434 bis c.p.
L’art. 5 del D.L.162/2022 introduce nel codice penale l’art. 434 bis rubricato “Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica”
Attualmente, dalla disamina della norma si evince che la condotta punibile è l’ invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine, l'incolumità e la salute pubblici, che consiste nella invasione arbitraria, ossia senza titolo, di terreni o edifici di proprietà altrui, commessa da più di 50 persone al fine di organizzare un raduno.
La norma punisce con sanzioni più severe chi organizza o promuove detta invasione, prevedendo la pena della reclusione da un minimo di tre fino a sei anni e pene pecuniarie salate, sanzioni minori invece per chi si limita a parteciparvi.
E’ inoltre sempre prevista la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato nonché quelle utilizzate per commettere l'invasione e l'occupazione.
Il comma 2 del dettato normativo prevede inoltre l'estensione ai soggetti indiziati di questo delitto delle misure di prevenzione personale contemplate dal capo al del Dlgs n. 159/2011 "Codice antimafia". Trattasi in particolare della sorveglianza speciale, del divieto di soggiorno in uno o più comuni o una o più regioni, dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale e degli arresti domiciliari con controllo attraverso mezzi elettronici.
Non sono state poche le polemiche che hanno seguito l’approvazione urgente del suddetto decreto, la norma ha, infatti, ricevuto molte critiche poiché da alcuni ritenuta eccessivamente generica nel punire i raduni, indipendentemente, dalla tipologia. C’è chi ritiene possa addirittura essere applicata anche alla modalità tipica degli scioperi aziendali o riunioni di dissenso di altro tipo, del tutto legali.
Da qui la replica del nuovo Governo che, evidenzia come, si sia limitato a contrastare la condotta di quanti occupano illegalmente e abusivamente terreni ed edifici per far festa e consumare alcool e droga, e quindi a ritenere il D.L. espressione di lotta all'illegalità dei raduni realizzati senza l'adozione delle norme minime di sicurezza e nel corso dei quali viene favorito lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti.
Anche alcuni costituzionalisti, hanno ravvisato nella norma profili di evidente incostituzionalità per violazione dell'art. 17 della Costituzione, che assicura e tutela il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, contemplando limitazioni solo in presenza di motivi dettati dalla necessità di tutelare la sicurezza pubblica e l'incolumità.
Il dibattito che vede contrapposti pensieri diversi, sarà oggetto di apposita Commissione di Giustizia in Senato e sono già al vaglio modifiche da apportare in sede di conversione così da conciliare le idee dei diversi orientamenti politici.
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