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  • Immagine del redattoreAvvocato Laura Crisanti

RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE DELLA BANCA PER LA MANCATA CONCESSIONE DEL MUTUO

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27692 del 25.09.2023 si è pronunciata sul tema della responsabilità precontrattuale della banca nelle ipotesi di mancata stipula di un contratto di mutuo/ finanziamento da parte di un Istituto di credito senza un giustificato motivo, nonostante le trattative tra le parti fossero giunte ad una fase avanzata tale da aver indotto un legittimo affidamento nel cliente sulla conclusione del contratto, salvo, poi, essere state improvvisamente interrotte.


Il caso sottoposto all’esame dei giudici di legittimità ha riguardato le doglianze avanzate avverso un provvedimento della Corte d’Appello di Firenze che aveva integralmente confermato la sentenza con cui il Tribunale di Livorno aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da una società nei confronti di un Istituto di Credito, «sia per la prospettata responsabilità precontrattuale per la mancata stipula di un contratto di mutuo, nonostante le trattative fossero giunte ad uno stadio avanzato, sia per la prospettata responsabilità extracontrattuale da errata segnalazione in Centrale rischi, che aveva precluso alla società attrice ulteriori finanziamenti bancari».


La Suprema Corte accogliendo il ricorso ha:

  • esteso anche ai rapporti bancari l’applicazione del principio generale stabilito dall’art. 1337 c.c., il quale dispone che «le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede»

  • affermato che «la responsabilità precontrattuale per violazione dell’art. 1337 cod. civ. presuppone anzitutto che tra le parti siano intercorse trattative giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l’affidamento nella conclusione del contratto, inoltre, che una delle parti abbia interrotto le trattative, eludendo le ragionevoli aspettative dell’altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli, ed infine che il recesso sia stato determinato, se non da malafede, almeno da colpa, e non sia quindi assistito da un giusto motivo”.

  • evidenziato che in siffatte fattispecie l’onere probatorio in caso di recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede ma incombe sull’altra parte dimostrare che il comportamento ha violato il principio della buona fede e correttezza.

  • stabilito che il danno patrimoniale derivante da un’erronea segnalazione da parte dell’Istituto di Credito alla Centrale Rischi della Banca d’Italia può essere provato anche per presunzione “potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale pure per l’ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell’accesso al credito”.

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