Cassazione con ordinanza n. 13345/2023 si è pronunciata sulla vicenda di una madre che aveva ottenuto l'affidamento esclusivo della figlia minore e successivamente presentato ricorso nei confronti dei nonni paterni per ottenere il pagamento del mantenimento della figlia che era stato omesso dal padre della bambina, il quale, peraltro, era stato condannato ex art. 570 c.p. per essersi sottratto agli obblighi, rendendosi di fatto irreperibile.
Il Tribunale civile aveva accolto le richieste della madre emettendo l’obbligo a carico dei nonni paterni di adempiere, quest’ultimi proponevano appello alla Corte di Milano, la quale respingeva il ricorso asserendo che "l'obbligo di mantenimento del padre sussiste a prescindere dalla capacità della madre di produrre reddito e i nonni sono stati chiamati in surroga per le obbligazioni del padre nei confronti della minore;”
Avverso la sentenza d'appello, i nonni paterni adivano la Corte di Cassazione la quale pur non condividendo le motivazioni addotte dalla Corte di Appello di Milano, laddove sostiene che gli ascendenti sono chiamati in “surroga” per le obbligazioni del padre ribadisce il criterio di responsabilità sussidiaria, nel caso in cui le esigenze complessive dei minori non vengano soddisfatte per intero da parte dei soggetti obbligati in via principale e cioè i genitori" quindi non ci si può rivolgere agli ascendenti per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli" (cfr. Cass n. 10419/2018).
Per cui, nonostante l'errore motivazionale compiuto dalla Corte di appello, la Cassazione rigetta il ricorso dei nonni, conferma il provvedimento e dispone la correzione della motivazione.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 13345/2023 "dispone che quando i genitori non hanno mezzi sufficienti gli altri ascendenti in ordine di prossimità sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. Ciò rende evidente che non si tratta di 'surroga' ma di responsabilità sussidiaria, nel caso in cui le esigenze complessive dei minori non vengano soddisfatte per intero da parte dei soggetti obbligati in via principale e cioè i genitori".
La Suprema Corte ribadisce quindi il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale "l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli" (cfr. Cass n. 10419/2018).
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