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  • Immagine del redattoreAvvocato Laura Crisanti

DIVORZIO ISTANTANEO: SEPARAZIONE E DIVORZIO CON UN SOLO ATTO DI RICORSO

La riforma Cartabia, ha introdotto il divorzio immediato attraverso la possibilità di attivare le procedure di separazione e divorzio mediante un unico atto giuridico cumulativo, con il chiaro intento di velocizzarne i tempi.

In pratica, l’istanza presentata al Giudice avverrà mediante un unico ricorso e non più con due atti autonomi, non c’è più bisogno quindi di instaurare prima il procedimento di separazione e poi, trascorsi i termini previsti dalla Legge presentare in Tribunale un ulteriore ricorso per chiedere il divorzio.

I due procedimenti resteranno tra loro ancora distinti sebbene l’istanza presentata al giudice sarà cumulativa, pertanto le pronunce saranno autonome e consequenziali nel rispetto dei termini di legge. Si dovrà comunque attendere tra la pronuncia di separazione e quella di divorzio: 6 mesi in caso di separazione consensuale, 12 mesi in caso di procedura giudiziale, tuttavia non si dovranno più aspettare i tempi di attesa del Tribunale che intercorrono tra la presentazione di un procedimento e l’altro.

Spetterà, dunque, ai giudici, attraverso determinati passaggi d’ufficio, provvedere in via telematica ad emettere prima la omologa di separazione e dopo sei /dodici mesi, la sentenza di divorzio.

Sul punto è da ultimo è intervenuta la Cassazione, con la sentenza n. 28727 del 16/10/2023 a chiarimento e conferma che l’unione di separazione e divorzio in un’unica procedura è possibile sia in caso di procedure consensuali (accordo dei coniugi) che giudiziali (senza accordo tra le parti), in presenza di figli minori e/o incapaci, quando si discute sul mantenimento, affidamento e collocazione. Insomma non ci sono limiti all’applicazione dell’istituto del “divorzio istantaneo”.

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