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FEMMINICIDIO: QUANDO LA VIOLENZA SI MANIFESTA COME QUESTIONE DI GENERE

Immagine del redattore: Avvocato Laura Crisanti
Avvocato Laura Crisanti
11 minuti fa
Tempo di lettura: 2 min

 

La stagione estiva è stata contrassegnata da una successione di delitti contro le donne che, per frequenza e caratteristiche, ha riportato il reato di violenza di genere al centro della cronaca nazionale riaccendendo il dibattimento sulle misure a contrasto del fenomeno.

Nell’ordinamento giuridico italiano con la legge 2 dicembre 2025, n. 181, entrata in vigore il successivo 17 dicembre veniva introdotto il reato autonomo di “Femminicidio” attraverso l’emanazione dell'articolo 577-bis del Codice Penale. La norma punisce con l'ergastolo chi provoca la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna, oppure in relazione al rifiuto della vittima di instaurare o mantenere un rapporto affettivo oppure come atto di limitazione delle libertà individuali.

La recente normativa che disciplina il femminicidio si è inserita in un quadro di disposizioni che mirano a prevenire e reprimere la violenza contro le donne nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione.

La ultima disposizione di cui all’art. 577- bis si affianca difatti all'articolo 575 del Codice penale, che disciplina l'omicidio. La differenza fondamentale è che il nuovo articolo individua specificamente quelle situazioni nelle quali l'uccisione è riconducibile a una dinamica di violenza e sopraffazione fondata sulla condizione di donna.

La norma del femminicidio si colloca all’interno di un quadro normativo che ha l’intento di rafforzare il contrasto al reato di violenza di genere, tra queste la legge 19 luglio 2019, n. 69, meglio conosciuta come Codice Rosso che introduceva disposizioni penali e processuali per rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere e per rendere più tempestivi alcuni interventi dell'autorità giudiziaria.

Già l'articolo 612-bis del Codice penale, introdotto dal d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 faceva espresso riferimenti agli atti persecutori, comunemente chiamati stalking. La norma difatti punisce le condotte reiterate di minaccia o molestia che provocano nella vittima un grave e persistente stato di ansia o paura, un fondato timore per la propria incolumità oppure la costringono a modificare le proprie abitudini di vita.

Un altro riferimento fondamentale è l'articolo 572 del Codice penale, che disciplina i maltrattamenti contro familiari e conviventi. Anche questa disposizione è stata rafforzata: la normativa più recente prevede specifiche conseguenze quando la condotta costituisce un atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio nei confronti della donna.

L'importanza di queste norme nel loro complesso emerge soprattutto considerando che il femminicidio il più delle volte costituisce l'ultimo atto di una sequenza di violenze.  Difatti in molti casi, infatti, l'omicidio è preceduto da minacce, maltrattamenti, stalking, isolamento e controllo della vittima. Per questo motivo la prevenzione assume un ruolo fondamentale: intervenire sui primi segnali di violenza può contribuire a evitare che la situazione degeneri.

La questione, tuttavia, non è soltanto giuridica. Le leggi sono uno strumento indispensabile per punire i responsabili e proteggere le vittime, ma il contrasto alla violenza di genere richiede anche un cambiamento culturale ed iniziative di sensibilizzazione. Educazione al rispetto, parità tra uomini e donne, riconoscimento dei comportamenti violenti e sostegno alle vittime sono elementi fondamentali per affrontare il problema alla radice.

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