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  • Immagine del redattoreAvvocato Laura Crisanti

FURTO DI GENERI ALIMENTARI: LO STATO DI NECESSITÀ NON È SCRIMINANTE

La Sentenza n. 21900  del 22 maggio 2023, della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di un uomo senza fissa dimora, ritenuto responsabile del delitto di furto di generi alimentari, il mendicante ricorreva la Suprema Corte lamentando che il Tribunale prima, e la Corte di Appello di Milano, poi, avessero mal operato per la mancata applicazione della scriminante dello stato di bisogno, ex art. 54 c.p., ricollegabile al proprio stato di indigenza economica.

Tuttavia la Cassazione definiva il ricorso inammissibile in quanto le motivazioni addotte manifestamente infondate poiché l'asserita situazione di indigenza non è, di per sé, idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale e sostegno al reddito.

Per il mendicante in gravi difficoltà economiche non vi è dunque la possibilità di invocare la scriminante ex art. 54 c.p. dello stato di bisogno, poiché l’opportunità di ricorrere ad istituti di assistenza sociale per l'aiuto degli indigenti ne esclude la sussistenza, in quanto fa venir meno gli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo grave alla persona.

Ribadisce la Corte il principio secondo cui “lo stato di necessità deve consistere in forze estranee alla volontà dell'agente, che costringono costui ad agire in modo contrario al diritto penale oggettivo per sottrarre se stesso o altri al pericolo di un danno grave alla persona; il soggetto, in altri termini, deve trovarsi di fronte all'alternativa o di attendere inerte le conseguenze di un danno inevitabile alla persona ovvero di sottrarsi ad esso mediante un'azione od omissione prevista penalmente dalla legge.”

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