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  • Immagine del redattoreAvvocato Laura Crisanti

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E REATI SESSUALI: NESSUNA SCRIMINANTE CULTURALE

In ipotesi di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale alcuna motivazione socio culturale può essere addotta per giustificare violazioni dell'integrità fisica e morale della persona.

La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un uomo che era stato condannato per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata a danno della moglie, costretta a rapporti sessuali non voluti, per il desiderio dell’uomo di avere un figlio maschio. (Cass. sentenza n.13786/2023) 

La Corte ha sottolineato come, per giurisprudenza consolidata (di recente Cass. sentenza n. 7140/2021)"il motivo culturale sottostante a una condotta illecita sia del tutto irrilevante".

Lo straniero che vive in Italia deve rispettare le norme italiane senza appellarsi, per giustificarsi, ad asserite usanze, regole e leggi del suo stato di provenienza, se queste sono incompatibili con le regole dell’ordinamento italiano.

La Corte adduce a sostegno della proprio decisione che "in tema di reati sessuali, non assumono alcun rilievo scriminante eventuali giustificazioni fondate sulla circostanza che l'agente, per la cultura mutuata dal proprio paese d'origine, sia portatore di una diversa concezione della relazione coniugale e dell'approccio al rapporto sessuale, in quanto la difesa delle proprie tradizioni deve considerarsi recessiva rispetto alla tutela di beni giuridici che costituiscono espressione di diritti fondamentali dell'individuo - e che in tema di cause di giustificazione - lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell'esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano, in cui l'agente ha scelto di vivere, attesa l'esigenza di valorizzare la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l'instaurazione di una società civile multietnica".

In conclusione, secondo la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso presentato dall’uomo accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata nei confronti della moglie, nessuna motivazione culturale può giustificare, neanche in termini di errore sulla legge penale italiana, violazioni dell'integrità fisica e morale dell'individuo".

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