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  • Immagine del redattoreAvvocato Laura Crisanti

PENSIONE DI REVERSIBILITA’:CRITERIO RIPARTIZIONE TRA IL CONIUGE SUPERSTITE E IL CONIUGE DIVORZIATO

Definizione

La pensione di reversibilità è un trattamento pensionistico che viene riconosciuto ai superstiti del:

  • pensionato deceduto;

  • soggetto che ancora non ha maturato il diritto alla pensione ma avente 15 anni di anzianità contributiva/assicurativa;

  • soggetto che ancora non ha maturato il diritto alla pensione ma avente 5 anni di anzianità assicurativa/ contributiva di cui 3 anni accreditati, nel quinquennio che precede la data della morte.

Aventi diritto

La pensione di reversibilità, è un istituto sorretto dal principio di solidarietà familiare, infatti secondo specifici requisiti e presupposti sanciti dalla norma di riferimento, può essere riconosciuta ai familiari che al momento della morte del pensionato possono ritenersi a suo carico, ed in particolare:

  • il coniuge superstite anche separato o divorziato purché titolare di un assegno divorzile, o uniti civilmente (per effetto dell’equiparazione del matrimonio con l’unione civile);

  • i figli minorenni, oppure maggiorenni se inabili o studenti;

  • i nipoti minorenni o maggiorenni inabili;

  • genitori e fratelli/sorelle del pensionato defunto.

Criterio di ripartizione tra il coniuge superstite e il coniuge divorziato nelle ipotesi di concorso

Si pongono spesso controversie nelle ipotesi in cui il pensionato deceduto abbia lasciato un ex coniuge percettore dell’assegno divorzile oltre il coniuge attuale, entrambi in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge, poiché non è previsto un criterio di ripartizione numericamente predeterminato tra gli stessi.

Più volte i Tribunali sono stati investiti del problema, da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 25369/2022 è tornata ad occuparsi dei criteri di ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite, ribadendo la finalità solidaristica dell'istituto che porta ad escludere la misura del 50% a ciascun coniuge. 

La Suprema Corte ribadisce quanto già sancito (Cass.23 luglio2021 n. 21247) che in caso di decesso dell'ex coniuge, la ripartizione dell'indennità di fine rapporto tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite, che abbiano entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 898 del 1970, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica dell'istituto e individuati dalla giurisprudenza, quali l'entità dell'assegno riconosciuto al coniuge divorziato e le condizioni economiche di entrambi, tenendo inoltre conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi, e provi, la stabilità e l'effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il «de cuius»;

Dal testo dell’ordinanza si evince, quindi che il criterio da utilizzare non è soltanto quella della durata dei matrimoni, ma anche dell'età e delle condizioni economiche dei due coniugi, divorziato e superstite.

 

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