A seguito dell’introduzione della Riforma Cartabia a decorrere dal primo marzo 2023 tutti i procedimenti relativi ai minori, si presentano al competente Tribunale mediante un ricorso al quale deve essere allegato un PIANO GENITORIALE che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli relativi all'istruzione, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle loro frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente usufruite.
RIFERIMENTO NORMATIVO
L’articolo 473bis 12 del c.p.c. si conclude con il seguente comma:
“Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.”
Secondo la Relazione Illustrativa del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 il piano genitoriale:
“consiste nell’illustrazione, secondo la reciproca prospettazione dei genitori, degli elementi principali, che la norma espressamente individua, del progetto educativo e di accudimento del minore. Si tratta di utili informazioni che permettono al giudice, investito del procedimento, di individuare e dettagliare all’interno dei provvedimenti che egli è chiamato ad assumere, le indicazioni più opportune nell’interesse del minore, costruite “su misura” rispetto alla situazione di vita pregressa e alle sue abitudini consolidate.”
CONTENUTO DEL PIANO GENITORIALE
Il piano deve riprodurre dettagliatamente il percorso educativo -scolastico, sanitario ed esistenziale che i figli hanno vissuto prima della crisi familiare e contenere l’indicazione per gestire la nuova situazione familiare (generata con la separazione/divorzio/affidamento) al fine di disciplinare le frequentazioni con i genitori ed i parenti nonché riportare le condizioni di salute dei minori e le cure alle quali siano stati sottoposti o necessitano.
FINALITÀ DEL PIANO GENITORIALE
La finalità del piano genitoriale consiste nel promuovere una genitorialità condivisa e attenta alle necessità dei figli; attraverso un confronto responsabile e maturo tra i genitori al fine di poter rimodulare, secondo le esigenze dei propri figli, l'organizzazione delle loro attività quotidiane e dei loro impegni.
I genitori sono chiamati a mettere da parte ogni possibile contrasto personale, nell’esclusivo e superiore interesse della prole, per un corretto esercizio della responsabilità genitoriale.
IPOTESI DI CONTRASTO TRA I GENITORI
Qualora i genitori non riescano a redigere un piano genitoriale condiviso il Giudice è chiamato a formulare, una proposta di piano genitoriale, tenendo conto di quelli allegati dalle parti.
SANZIONI PER INOSSERVANZA DEL PIANO GENITORIALE
L'accettazione del piano proposto dal giudice vincola le parti ad osservarne il contenuto poiché il mancato rispetto costituisce un comportamento sanzionabile con le misure previste dall'art. 473-bis.39, e cioè:
• ammonizione del genitore inadempiente;
• individuazione ai sensi dell'articolo 614-bis della somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
• condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
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