Le spese condominiali hanno ad oggetto le parti comuni dell’edificio e tutti i proprietari partecipanti alla comunione sono obbligati a contribuire, indipendentemente dalla misura dell’uso che ciascuno ne faccia.
Tuttavia al criterio generale di attribuzione delle spese condominiali al proprietario sono previste delle ECCEZIONI, tra le quali:
1.DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE ASSEGNATARIO DELLA CASA.
Quando l’immobile è di proprietà di uno solo dei coniugi ed in fase di separazione/divorzio, il Giudice assegna la casa in godimento al coniuge non proprietario in quanto collocatario della prole
le spese ordinarie gravano sul coniuge assegnatario
le spese straordinarie, spettano al titolare del bene
2. CONTRATTO DI LOCAZIONE
A norma dell'art. 9 della legge 392/78 il conduttore oltre al canone locatizio deve versare anche gli oneri accessori:
le spese ordinarie spettano all’inquilino
le spese straordinarie, spettano al proprietario
3. CONTRATTO DI COMODATO
Quando l’immobile è concesso in comodato d’uso gratuito per un periodo di tempo, con l’obbligo di restituirlo, la ripartizione degli oneri è la seguente:
spese ordinarie gravano sul comodatario
le spese straordinarie gravano sul comodante (proprietario)
4.USUFRUTTUARIO E NUDO PROPRIETARIO
Nel caso in cui l’immobile è gravato da usufrutto, il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale, tuttavia il criterio di ripartizione degli oneri condominiali è così definito:
le spese ordinarie gravano sull'usufruttuario
le spese straordinarie gravano sul nudo proprietario
5. LEASING IMMOBILIARE
Nel caso in cui il proprietario offra in godimento un bene ad un utilizzatore, dietro corresponsione di un canone periodico, l’utilizzatore deve farsi carico delle spese delle sole utenze pertanto:
le spese ordinarie gravano sul proprietario
le spese straordinarie gravano sul proprietario.
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