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  • Immagine del redattoreAvvocato Laura Crisanti

SPESE CONDOMINIALI: NON SEMPRE A PAGARE E’ IL PROPRIETARIO.

Le spese condominiali hanno ad oggetto le parti comuni dell’edificio e tutti i proprietari partecipanti alla comunione sono obbligati a contribuire, indipendentemente dalla misura dell’uso che ciascuno ne faccia.

Tuttavia al criterio generale di attribuzione delle spese condominiali al proprietario sono previste delle ECCEZIONI, tra le quali:


1.DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE ASSEGNATARIO DELLA CASA.

Quando l’immobile è di proprietà di uno solo dei coniugi ed in fase di separazione/divorzio, il Giudice assegna la casa in godimento al coniuge non proprietario in quanto collocatario della prole

le spese ordinarie gravano sul coniuge assegnatario

le spese straordinarie, spettano al titolare del bene


2. CONTRATTO DI LOCAZIONE

A norma dell'art. 9 della legge 392/78 il conduttore oltre al canone locatizio deve versare anche gli oneri accessori:

le spese ordinarie spettano all’inquilino

le spese straordinarie, spettano al proprietario


3. CONTRATTO DI COMODATO

Quando l’immobile è concesso in comodato d’uso gratuito per un periodo di tempo, con l’obbligo di restituirlo, la ripartizione degli oneri è la seguente:

spese ordinarie gravano sul comodatario

le spese straordinarie gravano sul comodante (proprietario)


4.USUFRUTTUARIO E NUDO PROPRIETARIO

Nel caso in cui l’immobile è gravato da usufrutto, il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale, tuttavia il criterio di ripartizione degli oneri condominiali è così definito:

le spese ordinarie gravano sull'usufruttuario 

le spese straordinarie gravano sul nudo proprietario 


5. LEASING IMMOBILIARE

Nel caso in cui il proprietario offra in godimento un bene ad un utilizzatore, dietro corresponsione di un canone periodico, l’utilizzatore deve farsi carico delle spese delle sole utenze pertanto:

le spese ordinarie gravano sul proprietario 

le spese straordinarie gravano sul proprietario.



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