Il testamento è un atto revocabile con cui un soggetto dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
Nel nostro ordinamento sono previste diverse tipologie di testamento:
olografo;
pubblico;
segreto;
speciale.
La forma più semplice e diffusa è il testamento olografo, che è quello scritto direttamente dal testatore di proprio pugno. Esso può essere redatto su qualsiasi foglio, purché sia scritto a mano, datato e sottoscritto, non occorre la presenza di un Notaio e dei testimoni, è tuttavia suggerita una consulenza legale per comprenderne i requisiti che garantiscono la validità delle disposizioni testamentarie ivi contenute che si ricorda essere soggette a causa di nullità o annullabilità.
REQUISITI TESTAMENTO OLOGRAFO
Tre sono i requisiti essenziali richiesti:
l'autografia, la scrittura dell'atto in tutte le sue parti ad opera del testatore, senza l'ausilio di mezzi meccanici o di terzi;
la data, l'indicazione del giorno, mese e anno;
la sottoscrizione, l’identità del soggetto deve essere apposta di proprio pugno dal testatore alla fine del testamento.
CONSERVAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO
Il testamento olografo può essere conservato in un luogo sicuro in casa, tuttavia, ciò può essere rischioso perché potrebbe essere smarrito o indebitamente sottratto. Per evitare qualsiasi inconveniente si può scegliere di custodirlo in banca presso una cassetta di sicurezza, oppure presso il professionista che ha fornito la consulenza legale per la redazione o ancora depositarlo presso il Notaio.
TESTAMENTO OLOGRAFO PROFILI DI NULLITÀ E ANNULLABILITÀ
Il testamento in presenza di gravi vizi e difetti prescritti dalla legge può essere considerato nullo o annullabile. Chiunque possa averne interesse diretto può impugnare il testamento e promuovere il relativo giudizio davanti al Tribunale competente, con la precisazione che mentre l’azione di impugnazione per nullità non ha un limite temporale, non essendo soggetta a termine di prescrizione, l’azione per annullabilità va esercitata entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie, trascorso tale termine il testamento diventa definitivo e non potrà più essere oggetto di impugnazione.
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